Il Bilancio Comunale – Aspetti giuridici, economici e finanziari
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Tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione a carico degli
enti locali e di altre eventuali spese ad esse connesse. Parimenti tutte le spese sono
iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate. La
gestione finanziaria è unica come il relativo bilancio di previsione: sono vietate le
gestioni di entrate e di spese che non siano iscritte in bilancio.
La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale
comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.
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PARTE I – ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
IL COMUNE
Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne
promuove lo sviluppo. Il comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e
amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti
e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica. I comune è titolare
di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione,
secondo il principio di sussidiarietà. Il comune svolge le proprie funzioni anche
attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma
iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
Il comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi
dello Stato e delle regioni e provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro
specificazione ed attuazione.
STATUTO COMUNALE
Il comune adotta il proprio statuto. Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dal
presente testo unico, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e, in
particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di
partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente,
anche in giudizio. Lo statuto stabilisce, altresì, i criteri generali in materia di
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organizzazione dell'ente, le forme di collaborazione fra comuni e province, della
partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni
e ai procedimenti amministrativi, lo stemma e il gonfalone e quanto ulteriormente
previsto dal presente testo unico.
Lo statuto comunale stabilisce le norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra
uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per promuovere la presenza
di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del comune e della provincia,
nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti.
Lo statuto è deliberato dal consiglio con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri
assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in
successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per
due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.
Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, lo statuto è
pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso all'albo pretorio dell'ente per
trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella
raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua
affissione all'albo pretorio dell'ente.
L'ufficio del Ministero dell'interno, istituito per la raccolta e la conservazione degli
statuti comunali e provinciali, cura anche adeguate forme di pubblicità degli statuti
stessi.
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REGOLAMENTI
Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune adotta regolamenti
nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il
funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il
funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.
FUNZIONI
Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il
territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla
comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo
quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale,
secondo le rispettive competenze.
Il comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di
decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la provincia.
Il comune gestisce i servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di
statistica.
Le relative funzioni sono esercitate dal sindaco quale ufficiale del Governo, ai sensi
dell'articolo 54. Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale
possono essere affidate ai comuni dalla legge che regola anche i relativi rapporti
finanziari, assicurando le risorse necessarie.
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ORGANI DI GOVERNO
Sono organi di governo del comune il consiglio, la giunta, il sindaco.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo.
Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'articolo
48 comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi
triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative
variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e
pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per
dette materie;
c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e
modificazione di forme associative;
d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e
di partecipazione;
e) assunzione diretta dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali,
concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali,
affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
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f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle
relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei
servizi;
g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti,
sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
h) contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio
comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari;
i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle
locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a
carattere continuativo;
j) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non
siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne
costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria
amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di
altri funzionari;
k) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del
comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del
consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla
legge.
Il consiglio, nei modi disciplinati dallo statuto, partecipa altresì alla definizione,
all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da
parte del sindaco o del presidente della provincia e dei singoli assessori. Le
deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere
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adottate in via d'urgenza da altri organi del comune o della provincia, salvo quelle
attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla giunta da sottoporre a ratifica del
consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
LA GIUNTA COMUNALE
La giunta collabora con il sindaco a nel governo del comune ed opera attraverso
deliberazioni collegiali. La giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo
107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla
legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo
statuto, del sindaco; collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del
consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività
propositive e di impulso nei confronti dello stesso. E', altresì, di competenza della
giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto
dei criteri generali stabiliti dal consiglio.
IL SINDACO
Il sindaco è l’organo responsabile dell'amministrazione del comune. Il sindaco
rappresenta l'ente, convoca e presiede la giunta, nonché il consiglio quando non è
previsto il presidente del consiglio, e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli
uffici e all'esecuzione degli atti. Il sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli
quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge. In
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particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere
esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco,
quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti
d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza,
spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e
dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali. Il sindaco, altresì,
coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e
nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi
commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i
responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di
apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare
l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.
Il sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli
incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri
stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e
provinciali
Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma
del comune, da portarsi a tracolla.