Gli uffici dell’amministrazione
UFFICI (o meri uffici): sono le unità organizzative di cui si compone l’organizzazione delle amministrazioni.
ORGANI: uffici che possono emanare atti che sono imputati sulle persone giuridiche (es. il rettore che emana un atto, esso viene attribuito alla persona giuridica che sarebbe l’Ateneo).
RAPPORTO ORGANICO: è il rapporto tra un organo e la persona giuridica.
RAPPORTO DI RAPPRESENTANZA: la responsabilità degli atti ha effetti sul rappresentante stesso (es. il genitore che è responsabile del minore e compra il motorino per il figlio, ha una responsabilità che ricade anche sul minore).
ATTRIBUZIONE: sono tutti i poteri dell’amministrazione sulla base della legge.
COMPETENZA: gli atti giuridici che può compiere un singolo organo.
CARENZA ASSOLUTA DI ATTRIBUZIONE porta all’ANNULLAMENTO DELL’ATTO (es. un organo non competente emana un atto di cui non ha l’attribuzione per farlo)
CARENZA RELATIVA DI COMPETENZA porta all’ATTO ANNULLABILE previo ricorso al giudice amministrativo (es. il prefetto di Reggio emana un decreto di esproprio per un territorio della provincia di Parma)
UFFICI COLLEGIALI sono quelli composti da più persone
UFFICI MONOCRATICI sono composti da una singola persona (es. l’ufficio del rettore)
UFFICI PERFETTI hanno bisogno di tutti i componenti per agire
UFFICI IMPERFETTI possono agire anche senza tutti i componenti (es. parlamento)
UFFICI ATTIVI emanano provvedimenti o comunque amministrano. UFFICI CONSULTIVI esprimono pareri (es. EFSA)
UFFICI DI CONTROLLO sono quelli che controllano il lavoro degli altri uffici
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